Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio
dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.  80224030587,   fax   n.
0696514000    e    PEC    per    il    ricevimento    degli     atti:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Veneto, in  persona
del Presidente della regione pro tempore, domiciliato per  la  carica
presso la sede della Regione in  Venezia,  palazzo  Balbi,  Dorsoduro
3901 (c.a.p. 30123), per l'impugnazione  della  legge  della  Regione
Veneto 16 maggio 2019, n. 15, pubblicata nel  B.U.R.  n.  51  del  21
maggio 2019, recante: «Legge regionale di  adeguamento  ordinamentale
2018  in  materia  di  affari  istituzionali»,  quanto  all'art.  19,
rubricato «Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio
sanitario regionale», come da delibera  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella seduta n. /// del /// 2019. 
 
                              F a t t o 
 
    L'art. 19 della legge regionale in epigrafe cosi' dispone: 
        «1. Le aziende  ed  enti  del  servizio  sanitario  regionale
utilizzano  le  graduatorie  concorsuali  per  il   reclutamento   di
personale a tempo indeterminato, nel termine di vigenza di  tre  anni
decorrente dalla data di pubblicazione, oltre che  per  la  copertura
dei posti messi a concorso, anche  per  l'assunzione  di  idonei  non
vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di  personale  e  della
relativa dotazione organica. 
    2. La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  per
l'utilizzo delle graduatorie di  avvisi  pubblici  per  assunzioni  a
tempo determinato». 
    Le disposizioni riportate divergono  da  quelle  della  normativa
nazionale in materia, contenute nei commi 361 e 365 dell'art. 1 della
legge n. 145/2018 e successive modifiche. 
    Infatti il comma 361 dell'art. 1 della legge  n.  145  del  2018,
novellato dall'art. 14-ter, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019,
stabilisce che: «Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  graduatorie  dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del   medesimo   decreto
legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili,  entro
i limiti di efficacia temporale  delle  graduatorie  medesime,  fermo
restando il numero dei posti banditi e nel  rispetto  dell'ordine  di
merito, in conseguenza della  mancata  costituzione  o  dell'avvenuta
estinzione  del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati   dichiarati
vincitori.  Le  graduatorie  possono  essere  utilizzate  anche   per
effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti  dalle  disposizioni
vigenti e comunque  in  via  prioritaria  rispetto  alle  convenzioni
previste dall'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni
obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge  n.  68
del 1999,  nonche'  quelle  dei  soggetti  titolari  del  diritto  al
collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2, della legge  23
novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso». 
    A sua volta il successivo comma 365, come  da  ultimo  modificato
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, cosi' dispone: «La previsione di
cui  al  comma  361  si  applica  alle  graduatorie  delle  procedure
concorsuali bandite successivamente alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si
applicano alle procedure concorsuali per  l'assunzione  di  personale
medico,  tecnico-professionale  e  infermieristico,   bandite   dalle
aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal
1° gennaio 2020.». 
    L'indiscutibile divergenza fra la norma regionale impugnata e  le
disposizioni  legislative  statali  riportate  impone   la   presente
impugnazione, per violazione  dei  parametri  costituzionali  che  si
verranno ad indicare. 
 
                             M o t i v i 
 
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) e dell'art. 3
della Costituzione. - Preliminarmente, appare  opportuno  evidenziare
che la disciplina dei rapporti di diritto privato regolati dal codice
civile e dai contratti collettivi  e,  quindi,  anche  la  disciplina
generale degli atti  funzionali  alla  loro  instaurazione,  come  le
graduatorie concorsuali,  e'  materia  che  attiene  all'«ordinamento
civile», in relazione al quale sussiste, ex art. 117, secondo  comma,
lettera l), Costituzione, la competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato. 
    La disciplina contenuta nell'art. 1, comma 361,  della  legge  n.
145 del 2018, in quanto finalizzata  a  regolare  la  disciplina  del
reclutamento del personale in  una  fase  anteriore  all'espletamento
della singola procedura concorsuale, e' espressione di  un  principio
generale  di  organizzazione  enucleato   dal   legislatore   statale
nell'esercizio della sua  funzione  di  garanzia  dell'unitarieta'  e
uniformita' dell'ordinamento. 
    In altri termini, la previsione fissa,  nell'intero  settore  del
pubblico impiego, un principio generale in  materia  di  reclutamento
del  personale   fondato   sull'esigenza,   connessa   al   principio
costituzionale di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione,
di garantire l'uniformita'  nel  territorio  nazionale  delle  regole
fondamentali di diritto che  disciplinano  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni che, in quanto tale, vincola anche le regioni che  ad
esso devono adeguare i propri ordinamenti. 
    Esclusivamente  entro  i  limiti  e   principi   definiti   dalla
disciplina  statale,   trova   spazio   la   regolamentazione   delle
dettagliate e specifiche modalita'  di  accesso  al  lavoro  pubblico
regionale    riconducibile    alla    materia     dell'organizzazione
amministrativa  delle  regioni  e  degli  enti  pubblici   regionali,
attribuita alla competenza delle regioni ai sensi  del  quarto  comma
del medesimo art. 117 della Costituzione. 
    Violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),  nonche'
degli articoli 3, 51 e 97 della  Costituzione.  -  Anche  l'attivita'
amministrativa (e  quindi,  pure  i  procedimenti  amministrativi  in
genere), puo' qualificarsi come «prestazione» in relazione alla quale
emerge l'esigenza di fissare un «livello essenziale» a fronte di  una
specifica pretesa di individui, imprese, operatori  economici  e,  in
generale, di soggetti privati (cosi' Corte Cost. sentenza n. 207  del
2012), ragion per cui anche i moduli procedimentali destinati a  dare
attuazione concreta ai principi di uguaglianza, imparzialita' e  buon
andamento di cui agli articoli 3, 51 e 97 della  Costituzione  devono
ritenersi rientranti nella competenza legislativa  esclusiva  statale
ex art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  per  propria  natura  non
costituente una «materia» in senso stretto,  in  quanto  configurante
una competenza del  legislatore  statale  di  carattere  trasversale,
suscettibile di investire tutte le materie in relazione alle quali si
avverte  l'esigenza  di  assicurare  un   uniforme   godimento,   sul
territorio nazionale, di  prestazioni  garantite,  non  limitabile  o
condizionabile dal legislatore regionale (cosi' Corte Cost. n. 62 del
2013). 
    Ne deriva che anche la determinazione dei  limiti  soggettivi  di
efficacia delle graduatorie,  tendendo  ad  assicurare  per  tutti  i
candidati ai pubblici uffici un trattamento  eguale,  rispettoso  dei
principi di imparzialita' e buon andamento di cui agli articoli 3, 51
e 97  della  Costituzione,  nell'ottica  della  valorizzazione  delle
professionalita' al servizio della Nazione unitariamente intesa, deve
ritenersi afferente alla competenza esclusiva statale  ex  art.  117,
secondo comma, lettera m). 
    Cio' posto  in  linea  generale,  va  detto  che  la  previsione,
opportunamente  sancita  dalla  normativa  statale,  di   limiti   di
efficacia soggettiva delle graduatorie delle procedure selettive  per
l'accesso  all'impiego  nella  pubblica   amministrazione   ai   soli
vincitori e' diretta a garantire che siano reclutati i migliori tra i
candidati risultati,  all'esito  della  procedura,  in  possesso  dei
requisiti tecnico-culturali richiesti  per  le  figure  professionali
messe a concorso e  garantisce  all'amministrazione  di  dotarsi  del
personale maggiormente qualificato. 
    La  previsione,  poi,  di  utilizzo  della  graduatoria  per   la
copertura, oltre che per i posti messi a concorso,  anche  di  quelli
che si rendono disponibili, in conseguenza della mancata costituzione
e dell'avvenuta estinzione del rapporto di  lavoro  con  i  candidati
dichiarati  vincitori,  risponde  alla  duplice  esigenza  di  dotare
immediatamente  l'amministrazione  del  personale   necessario   allo
svolgimento     dei      compiti      istituzionali,      consentendo
all'amministrazione di attingere alla graduatoria ancora efficace  in
relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    Si tratta, dunque, di una  finalita'  intimamente  correlata  con
l'attuazione  del  principio   di   efficienza   e   buon   andamento
dell'amministrazione. 
    Debordando da tali limiti, la norma regionale impugnata non  solo
invade l'area di competenza  del  legislatore  nazionale,  ma  lo  fa
violando i principi di uguaglianza, di parita'  delle  condizioni  di
accesso ai pubblici impieghi e di buon andamento sanciti dalle  norme
costituzionali in epigrafe, 
    Ne'  sembra  -  sia  detto  per  prevenire  infondate   eccezioni
avversarie - che la disciplina  contenuta  nella  legge  statale  sia
contraria al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. 
    Al   riguardo,   e'   sufficiente   richiamare   il   consolidato
orientamento giurisprudenziale della  Corte  Costituzionale,  secondo
cui l'esercizio della funzione legislativa sfugge alle  procedure  di
leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 249, n. 232,  n.  225,
n. 107 e n. 88 del 2009). 
    Pertanto, considerato che si fa questione nella specie  di  norma
di legge, che non delega il Governo ad una riforma di settori in  cui
si assiste ad un intreccio inestricabile di  competenze  regionali  e
statali, ma che detta una disciplina puntuale sui  limiti  soggettivi
di efficacia delle graduatorie concorsuali  con  previsione,  dunque,
riconducibile alla competenza esclusiva statale, comunque prevalente,
deve escludersi che sia ipotizzabile la necessita' di  una  sorta  di
«approvazione» regionale della disciplina in parola. 
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, nonche' degli articoli  3,
51  e  97  della  Costituzione.  -  Infine,  si   ritiene   opportuno
evidenziare che la materia  delle  procedure  concorsuali  pubbliche,
tendendo ad  assicurare  (come  gia'  evidenziato)  il  rispetto  dei
principi costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97  Cost.  ed  a
regolare la spesa per  l'accesso  ai  pubblici  uffici  (evitando  il
reclutamento secondo modalita'  differenziate  -  cfr.  Corte  cost.,
sentenza  18  gennaio  2013,  n.  3,  sull'art.  17,  comma  10,  del
decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.
102), appare riconducibile anche alla materia del coordinamento della
finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione,
non potendosi ammettere usi di risorse pubbliche  diverse  da  quelle
dettate  a  livello  uniforme  sul  piano  nazionale  per  consentire
l'assunzione (con correlativa spesa) alle dipendenze  della  pubblica
amministrazione. 
    Spetta, quindi, al legislatore statale l'attuazione del principio
costituzionale di cui agli articoli 3, 51 e 97 Cost., anche  dettando
modalita' uniformi di  utilizzo  delle  graduatorie  concorsuali  per
l'accesso al pubblico impiego, traducendosi  la  relativa  disciplina
altresi' in un principio fondamentale di coordinamento della  finanza
pubblica. 
    Con specifico riguardo  alla  disciplina  contenuta  nella  legge
regionale in oggetto, si osserva  che  essa,  analogamente  a  quanto
previsto in alcuni testi di legge  recentemente  approvati  da  altre
regioni, consente l'utilizzo delle graduatorie per il reclutamento di
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato «oltre che  per
la copertura dei posti messi a concorso, anche  per  l'assunzione  di
idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale
e della relativa dotazione organica». 
    Come gia' rilevato, il comma 361 dell'art. 1 della legge  n.  145
del 2018, come novellato dall'art. 14-ter, comma 1, del decreto-legge
n. 4 del 2019, individua le ipotesi in cui e' possibile reclutare gli
idonei, circoscrivendole,  fermi  i  limiti  temporali  triennali  di
vigenza delle graduatorie medesime, ai casi in cui il  posto  si  sia
reso  disponibile  «in  conseguenza  della  mancata  costituzione   o
dell'avvenuta estinzione del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati
dichiarati vincitori». 
    In sostanza, l'assunzione degli idonei e' possibile soltanto  per
sostituire i vincitori del concorso, laddove, nella vigenza triennale
della graduatoria approvata, essi abbiano  rinunciato  all'assunzione
ovvero abbiano interrotto per qualsiasi motivo il rapporto di  lavoro
con l'amministrazione. 
    Inoltre, non puo' non evidenziarsi come: 
        a) il comma 361 dell'art. 1 della legge n. 145  del  2018  si
riferisca  tout  court  al  reclutamento  del  personale  presso  una
pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, senza  operare  alcuna  distinzione  tra
assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
        b) ai sensi del comma 365 dell'art. 1 della legge n. 145  del
2018, le previsioni di cui al  comma  361  del  medesimo  art.  1  si
applichino   esclusivamente   «alle   graduatorie   delle   procedure
concorsuali bandite successivamente alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge» e, limitatamente alle procedure concorsuali per
l'assunzione   di   personale   medico,    tecnico-professionale    e
infermieristico, bandite dalle aziende  e  dagli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, a decorrere dal l' gennaio 2020. Orbene,  l'art.
19 della legge regionale in oggetto, nel  consentire  l'utilizzazione
delle graduatorie «anche per l'assunzione di idonei non vincitori nei
limiti  del  fabbisogno  triennale  di  personale  e  della  relativa
dotazione  organica»,  indiscutibilmente  prevede  una  modalita'  di
utilizzazione delle graduatorie concorsuali (bandite a far  data  dal
1° gennaio  2019  e,  limitatamente  alle  assunzioni  del  personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico, a far  data  dal  1°
gennaio 2020) molto diversa da quella individuata dall'art. 1,  commi
361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e, comunque, incompatibile con
la disciplina contenuta nelle prefate disposizioni. 
    Ne deriva  che,  alla  stregua  delle  suesposte  considerazioni,
l'art. 19  della  legge  regionale  in  oggetto  e'  suscettibile  di
suscettibile  di  annullamento  da  parte  di  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale per violazione degli articoli 3, 51,  primo  comma,  e
97,  quarto  comma,  della  Costituzione,  nonche'   per   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e  m),  e  art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere  la
questione di legittimita' costituzionale  della  legge  regionale  in
esame.